Cronaca
ROMA Colpa della Raggi o di Zingaretti: ecco il piano rifiuti vigente
Il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, quale aggiornamento del precedente Piano approvato con D.C.R. 10 luglio 2002 n. 112, nasce a seguito della necessità di adeguamento alle numerose innovazioni normative.
Il Piano rifiuti vigente prevede:
Il D.Lgs. 36/03, c.d. “Decreto discariche”, che ha imposto il divieto dei rifiuti non trattati in discarica e la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare a smaltimento.
Il D.Lgs. 152/06, c.d. “Codice ambientale” che disciplina con maggiore dettaglio numerosi temi in materia di competenze, programmazione e regolazione della materia dei rifiuti, non chiariti dalla disciplina previgente (D.Lgs. 22/97).
Il D.Lgs. 152/06 prevede specifiche attribuzioni di competenze in capo a Stato, Regioni, Province e Comuni.
Art. 195 – STATO
Per quanto concerne il tema proprio della “pianificazione”, ai sensi dell’art. 195, spettano allo Stato:
– l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti.
– l’individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, degli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
– la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale.
– la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali.
– l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
– l’indicazione dei criteri generali per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
– l’individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica.
Art. 196 – REGIONI
Ai sensi dell’art. 196 del Codice ambientale sono di competenza delle Regioni:
– la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d’Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’art. 199 del Codice Ambientale.
– la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti.
– l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza.
– la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
– la promozione della gestione integrata dei rifiuti.
– la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati dallo Stato.
– la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche stabilite dallo Stato, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
Art. 197 – PROVINCE
Alle Province, l’art. 197 attribuisce competenze per le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare: l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 20, co. 2 del D.Lgs. 267/00 (cd. TUEL – Testo Unico degli Enti Locali), ove già adottato, e delle previsioni di cui al Piano regionale, nonché sentiti l’Autorità d’Ambito e i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
Art. 198 – COMUNI
I Comuni, a norma dell’art. 198, concorrono, all’interno delle attività svolte a livello degli Ambiti Territoriali Ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
Dal quadro normativo si evince che la Regione ha competenza, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato, per la redazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti nei quali vengono definiti i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché i criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.
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