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ANTITRUST – “Inaccettabile che i tifosi non vengano rimborsati in caso di chiusura dello stadio”

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ANTITRUST – “Inaccettabile che i tifosi non vengano rimborsati in caso di chiusura dello stadio”

Antitrust indaga su 9 società di serie A per biglietti e abbonamenti. Ci sono anche Juve, Inter, Roma e Lazio.

ANTITRUST – “Inaccettabile che i tifosi non vengano rimborsati in caso di chiusura dello stadio”. L’Antitrust ha avviato nove procedimenti nei confronti di società di calcio di serie A per clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite. “Bene. Ottima notizia. Era ora”, ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori.

“È inaccettabile – ha proseguito Dona- che i tifosi non vengano rimborsati in caso di chiusura dello stadio o se una partita viene rinviata”.

“È una cosa che succede per ogni tipo di spettacolo ed evento, non ci capisce perché non avvenga anche nel calcio. È un diritto sacrosanto del consumatore pagare solo a condizione di poter assistere all’evento”, ha concluso Dona.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato nove procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti di nove società di calcio di serie A: Atalanta Bergamasca Calcio Spa, Cagliari Calcio Spa, Genoa Cricket and Football Club Spa, Fc Internazionale Milano Spa, SS Lazio Spa, Ac Milan Spa, Juventus Football Club Spa, AS Roma Spa e Udinese Calcio Spa.

Quanto alle società Bologna Football Club 1909 Spa e Parma Calcio 1913 Srl, destinatarie del medesimo invito delle prime, avendo riscontrato come esse abbiano effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto con la rimozione dei profili di possibile vessatorietà ivi rilevati nelle rispettive lettere di moral suasion, l’Autorità ha viceversa archiviato i procedimenti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d), del Regolamento.

“Al punto va precisato che lo scopo dei procedimenti di avvio – si legge in una nota dell’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) – è valutare la possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita”.

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