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CORONAVIRUS Multe: il vademecum della Polizia

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CORONAVIRUS Multe: il vademecum della Polizia

CORONAVIRUS Al dipartimento di Ps, guidato da Franco Gabrielli, predisposte le “prime disposizioni operative” riferite al “procedimento di applicazione delle multe per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie locali”. Disposizioni a tappeto per tutti i controlli monitorati sul sito del ministero dell’Interno.

La circolare, firmata dal direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato (Stradale, Ferroviaria, Telecomunicazioni e Reparti speciali), Armando Forgione, è rivolta a prefetture, questure, Comandi generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il vademecum inviato alla Polizia per fronteggiare il diffondersi del coronavirus contiene multe ridotte per i pedoni. “Quando la violazione richiamata dal DL è commessa senza l’utilizzo di un veicolo la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400 a euro 3.000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400”.

E fa alcuni esempi: “Per il pedone che circola in strada, la persona in una stazione ferroviaria, chi è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come definito dall’articolo 46 CDS. Inoltre si applicano sempre le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%. Questo quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale”. La somma da pagare in forma agevolata è di euro 280.

Con un veicolo multe più salate di un terzo: “Le norme del DL (art. 4, comma l, ultimo periodo) prevedono una maggiorazione delle somme da pagare. Questo nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con l’utilizzo di veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia se è semplicemente passeggero dello stesso. La sanzione pecuniaria prevista varia da euro 533,33 a euro 4.000. Si ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in questo caso trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione”.

Le procedure per pagare le sanzioni sono “alternativamente presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore. In contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. A mezzo di versamento in conto corrente postale. Se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. Se gli agenti hanno idonea apparecchiatura il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente il pagamento nella misura agevolata con la riduzione del 30%”.

Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia «i cui proventi sono destinati allo Stato è previsto, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, “Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell’interno”, PG6 “Altre entrate di carattere straordinario”, con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma. Nella causale del bonifico deve essere indicato il numero del verbale di contestazione e la provincia ove è avvenuto l’accertamento. Gli agenti devono avvisare il cittadino sanzionato “che copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all’ufficio da cui dipende l’organo accertatore che ha redatto il verbale”. Se il “destinatario dei proventi è la Regione o il Comune si applicano le modalità di pagamento che saranno indicate sul territorio da quegli enti”. La circolare infine precisa “i termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe)”.

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