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Ferie non godute, dalla Corte Ue la sentenza che fa felici i dipendenti
La Corte Ue ha stabilito che le ferie non godute devono essere pagate anche in caso di dimissioni
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, lo Stato italiano non può privare i lavoratori del diritto di ricevere un’indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti in caso di dimissioni. Tale decisione si è delineata in risposta al caso di un dipendente del Comune di Copertino nel leccese, che nel 2016 si è dimesso per andare in prepensionamento, richiedendo il pagamento di 79 giorni di ferie retribuite non godute. Il Comune si è rifiutato di procedere con il pagamento, invocando una norma della legislazione italiana che nega al dipendente pubblico il diritto di ricevere un’indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il giudice italiano incaricato del caso ha sollevato dubbi sulla conformità di questa norma con la direttiva dell’Unione europea sull’orario di lavoro, la quale sancisce il diritto di un lavoratore a ricevere una compensazione finanziaria per i giorni di ferie non goduti prima della cessazione del rapporto di lavoro. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha confermato questa interpretazione, sottolineando che il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, compresa la possibilità di una compensazione economica, non può essere condizionato da motivazioni prettamente economiche, come la necessità di ridurre la spesa pubblica. Tuttavia, la Corte precisa che il lavoratore perde il diritto alla compensazione economica solo nel caso in cui abbia scelto deliberatamente di non usufruire delle ferie nonostante l’invito del datore di lavoro a farlo.
Se il datore di lavoro non è in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per far sì che il dipendente prendesse le ferie, la mancata corresponsione dell’indennità costituisce una violazione della direttiva sull’orario di lavoro e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.